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Liceo Classico Vittorio Emanuele II

Napoli via S.Sebastiano n.51



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Regolamento generale d'Istituto

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la comunità scolastica

Art. 1

Il Liceo Classico Vittorio Emanuele II costituisce una comunità composta da studenti, docenti, personale non docente, genitori. Tutti i componenti della comunità hanno pari dignità, ognuno nel proprio ruolo, e sono chiamati, ciascuno nel proprio ambito di responsabilità, a cooperare per il corretto funzionamento della istituzione scolastica.


Art. 2
(Gli studenti)

    Tutti gli studenti del Liceo Classico Vittorio Emanuele II nei loro rapporti reciproci e in quelli con gli altri componenti della comunità hanno diritto a eguale rispetto e trattamento.

   È diritto-dovere degli studenti partecipare alla vita della Scuola, frequentare le lezioni e contribuire al loro regolare e proficuo svolgimento, impegnarsi nello studio e nella ricerca sia individuale sia di gruppo.

    Il Consiglio di Istituto, il Collegio dei Docenti e i Consigli di Classe promuovono le iniziative più idonee a eliminare le cause pregiudizievoli all'esercizio del diritto allo studio e all'eguaglianza di tutti gli studenti.

    Gli studenti hanno diritto a ricevere un insegnamento costantemente aggiornato, aperto al dibattito e alla collaborazione tra le componenti, e ad essere informato in modo chiaro ed esaustivo sul Piano dell’Offerta Formativa (POF), sulle scelte di programmazione didattica ed educativa e sui criteri di valutazione.

    A tal fine il Dirigente Scolastico e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo, in misura crescente durante il corso del quinquennio, sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione didattica e di organizzazione della Scuola.

    Gli studenti hanno diritto di svolgere attività culturali e ricreative nell’ambito della scuola e di riunirsi in assemblea, in gruppi o associazioni.

    Nello svolgimento dei programmi e delle attività gli studenti hanno il diritto di usare e il dovere di rispettare i locali e le attrezzature della Scuola.


Art. 3
(Il Dirigente e l’Ufficio di Direzione)

    Il Dirigente scolastico rappresenta l'Istituto; riconduce ad unità le esigenze, le aspettative, le azioni delle varie componenti della vita scolastica; svolge i compiti e le funzioni attribuitegli dalla legge.

    L'Ufficio di Direzione è costituito dal Dirigente Scolastico, dai suoi Collaboratori e dal Direttore Amministrativo.


Art. 4
(I docenti)

    I docenti svolgono attività didattica e adempiono agli obblighi connessi con la loro funzione, nel rispetto della libertà di insegnamento loro riconosciuta e della coscienza morale e civile degli studenti e delle loro famiglie.

    Essi ricoprono, inoltre, altri incarichi individuati come strategici di natura gestionale-didattica e gestionale-organizzativa assegnati loro dal Collegio dei Docenti e dal Dirigente Scolastico, secondo specifiche competenze.


Art. 5
(Personale non docente)

    Le mansioni del personale non docente sono essenziali ai fini del retto funzionamento dell'Istituto e richiedono rispetto e collaborazione da parte di tutti i membri della comunità scolastica.


Art. 6
(Genitori)

    I genitori degli studenti partecipano alla programmazione delle attività e alla soluzione delle problematiche del Liceo e, nelle forme stabilite dalla Legge e dal presente Regolamento, agli Organi Collegiali. Essi hanno diritto di riunirsi in gruppi o associazioni e di usare, per attività o riunioni riguardanti i problemi scolastici, i locali dell'Istituto, concordando con congruo anticipo l'orario e le modalità delle riunioni con il Dirigente.

    I genitori hanno, inoltre, il diritto-dovere di favorire l'inserimento dei figli nella comunità scolastica, sia seguendone l'attività di studio e di formazione sia prendendo contatti con il Dirigente e i singoli docenti di classe, al fine di coordinare l'azione della famiglia a quella della Scuola.

 

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Gli organi collegiali


Art. 7

    Ad ogni Organo Collegiale è riconosciuta autonomia regolamentare per quanto riguarda il proprio funzionamento interno, da stabilirsi, comunque, in base agli articoli seguenti.


Art. 8

    Gli Organi Collegiali vengono convocati tramite avviso contenente la data, l'ordine del giorno e la durata presunta della riunione.

    L'avviso va notificato ai singoli membri e/o affisso all'albo almeno 5 giorni prima delle riunioni ordinarie e almeno 24 ore prima delle riunioni straordinarie e urgenti.

    In Segreteria vengono depositati, con almeno ventiquattro ore di anticipo rispetto alla seduta, i materiali preparatori perché ciascun componente dell’Organo Collegiale possa prenderne visione.


Art. 9

    Di ogni riunione si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che va approvato secondo le modalità decise da ciascun Organo. Il verbale viene depositato in Segreteria ed è a disposizione dei componenti di ciascun Organo, salvo i casi di riservatezza stabiliti dalla Legge.


Art. 10

    Gli Organi Collegiali programmano la propria attività definendo, nei limiti del possibile, i propri piani e le proprie decisioni in modo complementare, soprattutto in ordine ad attività per le quali l'opera di un Organo sia condizionata da quella degli altri; a tale scopo possono proporre eventuali riunioni congiunte.


Art. 11
(Consiglio d’Istituto)

    Il Consiglio d'Istituto è l'organo di indirizzo e controllo della Scuola; fatte salve le competenze specifiche del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, esso ha una competenza generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della Scuola che esprime adottando il Piano dell'offerta formativa. In particolare:

  • delibera il programma annuale e ne approva il consuntivo;
  • adotta il Regolamento d’Istituto, fissando le modalità per il funzionamento dei locali, per l’acquisto, il rinnovo, la conservazione e l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso, l’uscita e la permanenza nella Scuola;
  • adatta il calendario scolastico alle esigenze ambientali;
  • fissa i criteri della programmazione generale educativa e delle singole attività parascolastiche ed extrascolastiche, culturali sportive e ricreative (recupero e sostegno, attività complementari, visite guidate, viaggi d’istruzione, gemellaggi, ecc.);
  • stabilisce i criteri della formazione delle classi, dell’assegnazione dei docenti alle stesse, della stesura dell’orario scolastico; esprime pareri sull’andamento didattico e amministrativo del Liceo e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi;
  • esercita competenze in materia di sperimentazione e aggiornamento;
  • stabilisce i provvedimenti di allontanamento dalla Scuola oltre i 15 giorni.

Art. 12
(Convocazione del Consiglio d’Istituto)

    Il Consiglio, che si riunisce normalmente nella sede del Liceo, è convocato dal Presidente, sentita la Giunta Esecutiva, ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno.

    Esso va inoltre convocato ogni volta ne venga fatta richiesta da almeno i 2/3 dei suoi componenti o dalla Giunta Esecutiva. La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data, l'ora, l'ordine del giorno e la durata presunta. È facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, anticipare o posticipare la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste. La convocazione comunque non può essere rinviata oltre i venti giorni dalla data della richiesta.

    La convocazione del Consiglio deve essere diramata a cura degli uffici della Segreteria Amministrativa, ai membri del Consiglio, per iscritto e con affissione all’apposito Albo, nei modi stabiliti dall’art. 8.


Art. 13
(Variazione dell'ordine del giorno)

    Per discutere e votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata all'unanimità dai presenti. La proposta può essere illustrata brevemente solo dal proponente; è inoltre consentito a un altro membro del Consiglio di illustrare i motivi contrari alla proposta di variazione.


Art. 14
(Processo verbale, pubblicazione degli atti,
rilascio di estratti e copie degli atti)

    Di ogni seduta è redatto dal segretario un verbale che deve contenere l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e l'esito di eventuali votazioni.

    Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, è depositato in Segreteria Amministrativa entro dieci giorni dalla seduta; ciascun consigliere ha diritto di prenderne visione.

    Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicati entro cinque giorni dalla seduta in apposito albo della scuola, dove restano affissi fino alla riunione successiva.

    Il segretario rilascia estratti e copie conformi degli atti e delle deliberazioni del Consiglio.

    Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone salvo contraria richiesta dell'interessato.


Art. 15
(Pubblicità delle sedute e facoltà di parola)

    Le sedute sono aperte a tutti gli appartenenti al corpo elettorale (docenti, non docenti, studenti e genitori); possono inoltre essere invitati i rappresentanti della Municipalità e degli Enti Locali su temi che li riguardino. Solo i componenti del Consiglio hanno tuttavia diritto di parola. Il Consiglio con propria deliberazione può decidere di sentire, a titolo consultivo, gli esperti di qualsiasi ramo che abbia attinenza con gli argomenti trattati e di concedere la facoltà di parola al pubblico.


Art. 16
(Validità della sedute del Consiglio d’Istituto e delle deliberazioni)

    Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

    Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.


Art. 17
(Diritti dei membri del Consiglio d’Istituto)

    I membri del Consiglio possono, durante l'orario di servizio, accedere agli uffici della Segreteria Amministrativa per avere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del consiglio.


Art. 18
(Elezioni del Presidente e del Vicepresidente; nomina del Segretario)

    Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio tra i rappresentanti dei genitori a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

    In caso di mancata elezione la riunione è aggiornata per una seconda votazione. In seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti; in caso di parità di voti, prevale l’anzianità anagrafica.

    Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente a un membro del Consiglio stesso.


Art. 19
(Attribuzioni del Presidente, del Vicepresidente)

    Il Presidente assicura il regolare e democratico funzionamento del Consiglio e la piena realizzazione dei compiti del Consiglio. In particolare:

  • convoca il Consiglio;
  • presiede le riunioni;
  • adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
  • esamina le proposte della Giunta, dei membri del Consiglio e degli altri Organi della Scuola.

    Il Vicepresidente sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di assenza e di impedimento.


Art. 20
(Giunta esecutiva)

    La Giunta Esecutiva è composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede (in caso di sua assenza o impedimento essa è presieduta da un docente da lui delegato a sostituirlo), dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, che svolge funzione di segretario, da un docente, uno studente, un genitore e un rappresentante del personale ATA, eletti nel proprio seno dal Consiglio d’Istituto a maggioranza relativa dei presenti.

    La Giunta Esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del Consiglio.

    La Giunta è convocata dal Presidente. La comunicazione della convocazione deve essere diramata ai membri della giunta almeno tre giorni prima della seduta.

    Le sedute di Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.


Art. 21
(Collegio dei Docenti)

    Il Collegio dei Docenti è composto dai docenti con incarico a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio nel Liceo ed è presieduto dal Dirigente Scolastico, che nomina segretario un proprio collaboratore con il compito di redigere il verbale.

    Il Collegio si insedia all’inizio dell’anno scolastico e si riunisce ogniqualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

    Esso, nel rispetto della libertà di insegnamento, ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico. In particolare:

  • elabora il Piano dell’Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali per le attività della Scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definite dal Consiglio d'Istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli Organismi e dalle Associazioni anche di fatto dei genitori e degli alunni;
  • stabilisce criteri in merito alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei docenti, alla stesura dell’orario delle lezioni e alle altre attività scolastiche;
  • delibera la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi e le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica;
  • valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli obiettivi programmati;
  • allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, esamina, su iniziative dei docenti della classe, i casi di scarso profitto o irregolare comportamento degli alunni, esprimendo inoltre il proprio parere sugli aspetti didattici in ordine alle iniziative dirette alla educazione alla salute;
  • delibera l’adozione dei libri di testo e di sperimentazioni;
  • elegge nel suo seno i componenti del Comitato di valutazione del servizio del personale docente e i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto;
  • promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del Liceo.
  • " si articola in Dipartimenti Disciplinari che
    • stabiliscono i prerequisiti, le finalità, gli obiettivi, i metodi e gli strumenti, le modalità delle verifiche, i criteri di valutazione;
    • raccolgono i dati di rilevazione delle situazioni iniziali delle classi, per eventuali opportuni interventi di sostegno e di recupero;
    • registrano periodicamente gli sviluppi delle situazioni delle classi (azione di monitoraggio);
    • riflettono sulla didattica delle discipline, anche ricorrendo a gruppi di ricerca interni all'Istituto o a personale esterno qualificato;
    • mantengono contatti con gli altri dipartimenti, in orizzontale (dipartimenti di materie affini), in verticale (dipartimenti biennio triennio stessa disciplina);
    • sono organi interlocutori delle Funzioni strumentali.

Art. 22
(Consigli di Classe)

    Il Consiglio di Classe è formato dal Dirigente Scolastico, dai docenti della classe, da due rappresentanti degli studenti e da due rappresentanti dei genitori.

    Le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

    Esso formula proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione didattica ed educativa (libri di testo, programmi, attività integrative, corsi di recupero, viaggi di istruzione, visite guidate, ecc.) e ad iniziative di sperimentazione; adotta provvedimenti disciplinari a carico degli studenti; agevola i rapporti tra docenti, genitori e studenti.


Art. 23
(Convocazioni, sedute e processo verbale)

    Il Dirigente Scolastico convoca i Consigli di Classe nei modi previsti dall’art. 8, ogniqualvolta lo ritenga opportuno (o ne facciano richiesta almeno quattro componenti) e li presiede, delegando a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento un docente membro del Consiglio interessato.

    I Consigli di Classe si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario di lezione e, di norma, si svolgono in orari diversi per permettere ai docenti di partecipare a tutte le riunioni; in caso di simultaneità, i docenti titolari in più corsi saranno impegnati sulla base di un criterio di rotazione.

    Il Dirigente Scolastico, il il docente che presiede il Consiglio su delega del Dirigente, affida le funzioni di segretario ad uno dei docenti membri del Consiglio che redige in apposito registro un verbale contenente l'indicazione dei presenti, degli argomenti trattati e delle delibere assunte. Il verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario, è depositato presso la Presidenza della Scuola entro il terzo giorno successivo alla riunione. I componenti del Consiglio di Classe possono prendere visione o ottenere copia del verbale entro sette giorni dalla richiesta.


Art. 24
(Coordinatore di classe)

    I docenti del Consiglio eleggono un Coordinatore che curi la comunicazione alle famiglie della rilevazione periodica delle insufficienze, delle assenze e dei ritardi, delle non ammissioni, dei debiti formativi. Il Coordinatore fa da tramite, relativamente ai problemi della classe o dei singoli studenti, tra la classe e l’Ufficio di Presidenza; propone eventuali provvedimenti disciplinari.


Art. 25
(Organo di Garanzia)

     All’Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 d.p.r. 249/98, possono ricorrere gli studenti che abbiano subito sanzioni di allontanamento e/o relative a riparazione del danno mediante risarcimento o prestazioni a favore della Scuola e tutti gli aventi diritto (personale della scuola, studenti, genitori) in caso di conflitto di interpretazione del presente Regolamento. Esso è costituito da due docenti, un membro del personale ATA, da un genitore, da uno studente, eletti a maggioranza relativa dal Consiglio d’Istituto all’interno o all’esterno del proprio seno. Nella sua prima seduta elegge il presidente. Le decisioni sono assunte a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Non è consentita l'astensione. In caso di incompatibilità tra il ricorrente e un membro della commissione è ammessa la sostituzione dello stesso con un membro supplente.



Assemblee

(D.P.R. 416/74 ora compreso nel Decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297:
Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, articoli 12-13-14)


Art. 26
(Assemblea dei genitori)

    L’Assemblea di Classe è convocata su richiesta dei due Rappresentanti di classe o della maggioranza dei genitori.

    L’Assemblea d’Istituto esprime pareri e proposte da trasmettere al Consiglio d’Istituto; essa si riunisce, in orario non coincidente con quello delle lezioni, ogniqualvolta lo richieda il Presidente dell'Assemblea, ove eletto, oppure 200 genitori oppure la maggioranza del Comitato dei Genitori oppure il Dirigente Scolastico e il Presidente del Consiglio d’Istituto.

    Il Comitato dei Genitori è costituito dai rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe; nomina al proprio interno un coordinatore, evitando che tale funzione coincida con quella di rappresentante del Consiglio d’Istituto, e viene convocato su iniziativa del coordinatore o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti; esprime pareri e proposte da trasmettere al Consiglio d’Istituto.

    La richiesta di convocazione, con indicazione dell’o.d.g., della data e dell’orario, va presentata con almeno cinque giorni di anticipo al Dirigente Scolastico, che, autorizzata la riunione, provvede a darne comunicazione agli interessati per il tramite dei figli.

    Le Assemblee e le riunioni del Comitato si svolgono, ove possibile, presso i locali dell'Istituto.


Art. 27
(Assemblea degli Studenti di Classe)

    Si riunisce su richiesta dei due rappresentanti di classe o della maggioranza dei suoi membri; la richiesta, contenente la data, l’orario e l’ordine del giorno, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico e controfirmata dai docenti delle ore utilizzate.

    Non può tenersi sempre nello stesso giorno della settimana e non può riunirsi nel mese di Settembre e negli ultimi trenta giorni di lezione.

    Le due ore mensili, previste dalle disposizioni vigenti, possono essere anche non consecutive e in giorni diversi; esse possono essere utilizzate anche per Assemblee di corso, in cui, compatibilmente con la ricettività dei locali della Scuola, si raggruppino classi ginnasiali e/o liceali della stessa sezione.

    Di ogni Assemblea viene redatto un verbale, sottoscritto e conservato dai rappresentanti di classe, di cui va data copia al docente Coordinatore di Classe.

    I docenti delle ore utilizzate per l’Assemblea effettuano le operazioni iniziali (appello, firma del registro ecc.), sorvegliano il corretto svolgimento dell’Assemblea e riprendono le normali attività scolastiche in caso di chiusura anticipata della stessa. I richiedenti l’Assemblea sono comunque responsabili dell’ordinato svolgimento della stessa.


Art. 28
(Assemblea degli Studenti d’Istituto)

    Si svolge secondo le modalità dettate dal Regolamento di assemblea, in forma plenaria o articolata per classi parallele, in locali idonei e senza pregiudizio per la sicurezza dei singoli.

    Non può tenersi sempre nello stesso giorno della settimana e non può riunirsi nel mese di Settembre e negli ultimi trenta giorni di lezione.

    La partecipazione di esperti esterni, limitatamente a non più di quattro Assemblee in un anno, deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto o, nel caso esso sia impossibilitato a riunirsi, dal Dirigente Scolastico, sentito il Presidente del Consiglio d’Istituto.

    La richiesta di Assemblea, contenente la data e l’ordine del giorno, deve essere firmata dalla maggioranza del Comitato Studentesco di Istituto o dal 10% degli studenti del Liceo, e va presentata al Dirigente Scolastico con almeno cinque giorni di anticipo (dieci nel caso di partecipazione di esperti esterni).

    Il Dirigente, riscontrata la regolarità della richiesta ne dà opportuna informazione agli studenti e ai genitori, tramite avviso per le classi, e ai docenti.

    In caso di mancato accoglimento della richiesta di Assemblea, il Dirigente nelle quarantotto ore successive alla presentazione della richiesta comunica agli studenti i motivi del diniego mediante avviso affisso all'Albo degli studenti.

    Nel giorno di convocazione gli studenti si recano direttamente ed autonomamente nei luoghi in cui si tiene l’Assemblea.

    Il Dirigente (o i docenti da lui delegati) e i Collaboratori Scolastici assicurano la vigilanza durante i lavori assembleari. I richiedenti l’Assemblea sono comunque responsabili dell’ordinato svolgimento della stessa. Il Dirigente ha il potere di sciogliere l’Assemblea nel caso sia violato il Regolamento o vengano a mancare le condizioni di ordinato e democratico svolgimento.


Art. 29
(Comitato degli Studenti di Istituto)

    È costituito dai rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Classe. Esso nomina al proprio interno un Coordinatore e un Segretario. Alle sue riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i Rappresentanti degli studenti del Consiglio di Istituto e della Consulta Provinciale degli Studenti; se la discussione è sulle iniziative complementari e integrative autogestite, i Rappresentanti del Consiglio d’Istituto hanno tuttavia la facoltà di votare.

    Si riunisce presso i locali della Scuola, in orario extracurricolare, su richiesta del Coordinatore o della maggioranza dei suoi membri; la richiesta, contenente la data, l’orario e l’ordine del giorno, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico con almeno cinque giorni di anticipo.

    Discute problematiche di interesse generale relative alla vita del Liceo, richiede l'Assemblea d'Istituto, esprime pareri e formula proposte al Consiglio d’Istituto.

 

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Servizi e Dotazione strumentale


Art. 30
(Organizzazione degli uffici di Segreteria)

    Gli uffici di Segreteria, coordinati dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi su direttive del Dirigente Scolastico, sono articolati in Segreteria didattica (svolge l'attività di sportello al pubblico, protocollo dei reclami, smistamento corrispondenza, archiviazione atti amministrativi e documenti didattici, rilascio certificati) e Segreteria amministrativa (cura il protocollo generale, la contabilità, il coordinamento del personale ATA, i progetti speciali, gli atti relativi allo stato giuridico e al servizio del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale ATA). Il loro funzionamento è regolato dalla Carta dei Servizi.


Art. 31
(Biblioteca d’Istituto)

    La Biblioteca si pone come struttura fondamentale del Liceo Vittorio Emanuele II con la finalità di affiancare e integrare l'attività scolastica, didattica o culturale. È aperta al pubblico secondo modalità fissate dal proprio Regolamento ed è affidata al senso di responsabilità di tutti gli utenti.

    Il Dirigente scolastico nomina a inizio dell'anno scolastico il Direttore della Biblioteca con il compito di:

  • individuare i settori della Biblioteca maggiormente bisognosi di integrazione o di aggiornamento;
  • raccogliere le proposte di acquisto, avanzate in sede di riunione per materia dei docenti, che sono responsabili della utilità e delle necessità didattiche a cui i materiali rispondono;
  • far pervenire le richieste di acquisto al Consiglio di Istituto;
  • custodire e conservare il materiale e le attrezzature della Biblioteca.

Art. 32
(Laboratori)

    La sperimentazione e la ricerca sono strumenti indispensabili per l'apprendimento. Pertanto tutte le classi hanno diritto di usufruire dei laboratori in proporzione alle ore settimanali previste dai programmi per le relative discipline.

    I laboratori sono di norma accessibili agli studenti solo in presenza di un docente, che durante la permanenza della classe nel laboratorio, è responsabile dell’integrità e del corretto uso delle attrezzature, nonché del corretto comportamento degli studenti.

    Nell’uso dei laboratori tutti gli studenti sono tenuti a comportamenti che non mettano a repentaglio l’incolumità propria e degli altri e non rechino danno alle attrezzature e all’arredo.

    La prenotazione del laboratorio va effettuata almeno ventiquattro ore prima dell’utilizzo, compilando l’apposito registro collocato nella Sala dei Docenti.

    Il Dirigente scolastico nomina a inizio dell'anno scolastico i Direttori dei Laboratori con il compito di:

  • compilare e aggiornare gli elenchi dei sussidi e degli apparecchi a disposizione; detti elenchi debbono essere affissi sulla porta dei rispettivi laboratori e nella Sala Docenti;
  • approntare, tenere aggiornati e custodire i registri di prenotazione per l’uso dei laboratori, da collocare nella Sala dei Docenti;
  • sorvegliare con continuità l'efficienza dei sussidi e delle attrezzature, richiedendo con prontezza gli eventuali necessari interventi di manutenzione;
  • rendere possibile l'uso pieno dei materiale disponibili non solo in orario di lezione, ma anche nel pomeriggio;
  • vagliare e formulare proposte di acquisto di nuove dotazioni con motivate relazioni e preventivi di spesa.

    Sono esclusi dal prestito i sussidi audiovisivi e informatici, fatta eccezione per i casi di specifiche e motivate esigenze didattiche o di ricerca.

    I laboratori sono dotati di un proprio Regolamento che, all’interno delle norme qui esposte, ne fissa modalità di accesso e di utilizzo.


Art. 33
(Uso delle palestre e attività sportive)

    Ad inizio anno scolastico il Dirigente Scolastico nomina un Coordinatore delle attività sportive con il compito di:

  • assicurare l’uso ottimale delle palestre, coperta e scoperta, concesse dal Convitto;
  • vagliare ogni proposta di acquisto di attrezzature sportive e proporre al Consiglio d’Istituto motivate richieste di spesa per nuove dotazioni e per l'uso di altre attrezzature esistenti nella città per un adeguato espletamento dell’Educazione fisica;
  • organizzare e coordinare le attività sportive intra- ed extrascolastiche approvate da Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto.

L’uso della palestra è soggetto ad apposito Regolamento.


Art. 34
(Fotocopiatrici, fotoriproduttore)

    Nella Sala dei Docenti è allocata la fotocopiatrice riservata alle necessità didattiche dei docenti, che se ne servono per il tramite dei collaboratori scolastici incaricati.

    L’uso del fotoriproduttore (ciclostile elettronico) ha carattere straordinario e deve essere richiesto per iscritto in Presidenza, indicando tutti gli estremi e le finalità del testo che si intende riprodurre. L’operazione è effettuata da personale esperto della macchina.

 

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Attività autogestite degli studenti


Art. 35
(Iniziative complementari e integrative degli studenti)

Il Comitato degli Studenti d’Istituto o gruppi di almeno venti studenti possono proporre iniziative complementari e integrative. Le proposte devono indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la loro realizzazione.

Tutte le iniziative, corredate del necessario parere del Comitato degli Studenti dell’Istituto, sono approvate dal Consiglio d’Istituto, che ne valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza con le finalità formative del Liceo. Di esse viene data comunicazione ai docenti dopo il previo esame del Collegio dei Docenti, che ne cura l’eventuale coordinamento con le attività curricolari.

Il Comitato degli Studenti d’Istituto esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che può assumere la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento delle iniziative.


Art. 36
(Giornale studentesco d’Istituto)

    Il Giornale studentesco d’Istituto è la libera voce di tutti gli studenti del Vittorio Emanuele II.

    Ad inizio di anno scolastico tutti gli studenti interessati, secondo principi e criteri ispirati a democrazia, selezionano i componenti del Comitato di Redazione e nominano il Direttore.

    Almeno una settimana prima della data di pubblicazione prevista la Redazione consegna le bozze del numero in uscita al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, che ne autorizzano la stampa.


Art. 37
(Aula autogestita)

    Il Vittorio Emanuele II si impegna a riservare agli studenti un locale attrezzato, in cui gli studenti, liberi da impegni didattici o autorizzati dai docenti dell’ora, possano incontrarsi, durante i periodi di apertura della scuola, per programmare e curare la realizzazione delle loro attività.

    La chiave dell’aula è affidata al Direttore dei Servizi Generali, che cura l’apertura e la chiusura del locale, solo su richiesta dei rappresentanti del Consiglio d’Istituto, del Coordinatore delle attività autogestite o del Direttore del Giornale d’Istituto.

    La responsabilità degli eventuali danni a persone o cose che avvengano all’interno dell’aula autogestita ricadono sullo studente che aveva avanzato la richiesta di apertura dell'aula al Direttore dei Servizi Generali.

 

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CRITERI ORGANIZZATIVI


Art. 38
(Criteri per la formazione delle classi)

    Le iscrizioni alle IV ginnasiali del Liceo sono aperte a tutti gli studenti.

    In caso di esubero di domande di iscrizione rispetto al limite massimo di capienza, si accolgono le iscrizioni degli studenti nell'ordine delle fasce (Allegato 1), individuate dal CdD in data 11/05/2007.

    Si dà facoltà ai genitori di scegliere la sezione in cui iscrivere i figli. In caso di esubero di richieste rispetto alla ricettività della classe si procede con il sorteggio, dal quale sono esclusi solo gli alunni ripetenti o che abbiano un fratello frequentante la sezione richiesta o che ne sia uscito da non oltre un anno. Il sorteggio, effettuato pubblicamente, è gestito dagli stessi genitori, con il supporto tecnico del Dirigente (o di un docente da lui delegato) e del personale di Segreteria. I nominativi degli alunni richiedenti le sezioni con esuberi sono scritti su un foglietto e conservati, sezione per sezione, in cassettine separate. Poi si sorteggia l'ordine con cui devono essere sorteggiate le sezioni in esubero e l'ordine con cui si devono riempire le sezioni carenti. Prima dell'estrazione i genitori possono chiedere che i propri figli costituiscano un gruppo unico (i gruppi non possono tuttavia comprendere più di tre alunni); se uno del gruppo viene estratto trascina automaticamente con sé gli altri.


Art. 39
(Iscrizione alle classi intermedie e finali)

    Le iscrizioni alle classi intermedie e finali sono accettate, fatti salvi i casi in cui il Dirigente si veda costretto a respingerle per motivi di opportunità o nella considerazione di evitare affollamenti eccessivi e dannosi sotto il profilo e della didattica e della sicurezza.


Art. 40
(Passaggi interni)

    I passaggi da una sezione all’altra sono generalmente evitati. Solo in casi particolari il Dirigente sulla base di motivate e giustificate richieste dei genitori sottopone ai Consigli delle Classi di destinazione le richieste di passaggio.


Art. 41
(Criteri di assegnazione dei docenti alle classi)

    I docenti che entrano a far parte dell’organico sono assegnati alle classi dal Dirigente, dopo che siano stati disposti eventuali passaggi di docenti interni. Allo scopo di conservare la continuità didattica i docenti permangono nelle stesse classi, salvo i casi in cui ragioni di evidente opportunità suggeriscano soluzioni alternative. In caso di richieste di passaggio dal ginnasio al liceo e nell'assegnazione di “spezzoni” orari si opererà sulla base delle graduatorie di istituto (tabella dell'O.M. sui trasferimenti d’ufficio). Qualsiasi deroga dai presenti criteri dovrà essere motivata dal Dirigente.


Art. 42
(Criteri per la compilazione dell’orario delle lezioni)

   Benché non manchino i fattori condizionanti (le fasce orarie di concessione delle palestre e la conseguente distribuzione delle ore di educazione fisica, la necessità di rendere compatibili gli orari dei docenti in servizio in più scuole, le esigenze personali dei docenti, ecc.), l'obiettivo fondamentale nella compilazione dell'orario delle lezioni resta la realizzazione di una sequenza degli impegni disciplinari che sia commisurata alle capacità psico-fisiche degli studenti, che garantisca l'alternanza delle materie ed eviti il protrarsi dell'insegnamento di un medesimo docente nella medesima classe per più di tre ore al giorno (fatta eccezione dell'insegnamento delle materie letterarie al ginnasio).

    Le richieste avanzate dai docenti al Dirigente relative alla distribuzione delle ore di insegnamento e al giorno libero devono pertanto essere motivate e prevedere delle alternative.

    Del resto non possono essere accolte più di dodici richieste per uno stesso giorno libero; in caso di un numero superiore di richieste si procede ad una rotazione annuale e, eventualmente, ad un sorteggio tra gli interessati.


Art. 43
(C.M. 14/10 1992, n. 291; C.M. 2/10/1996, n. 623; Nota ministeriale 13/02/2009)
(Criteri per i viaggi di istruzione)

    I viaggi d'istruzione hanno finalità didattiche e culturali e sono equiparati alle attività curricolari. Sono consentiti i seguenti viaggi: uno al Ginnasio (in Italia o all'Estero), uno al Liceo (in Italia o all'Estero).

    La Progettazione del viaggio deve essere programmata come integrazione culturale (aspetti storici, monumentali, artistici, paesaggistici, ecc.) in coerenza con il progetto della classe e del P.O.F.

    All'interno del C.d.C. deve esserci un'effettiva discussione che coinvolga tutti i componenti individuando il contributo delle singole discipline e predisponendo le attività per gli studenti non partecipanti al viaggio.

    L'individuazione della meta deve avere una articolazione analitica dell'itinerario (percorso, monumenti, mezzo di trasporto, alberghi, alimentazione, accompagnatori, guide) non escludendo l'Italia e il suo immenso patrimonio.

    Devono essere individuati i docenti accompagnatori (almeno uno per ogni venti alunni) sulla base di una reale motivazione e non di una generica disponibilità, con l'indicazione di un sostituto.

    Ci deve essere un reale accertamento della fattibilità del viaggio sulla base della frequenza regolare, del profitto mediamente soddisfacente, del comportamento corretto, del numero dei partecipanti pari o superiore ai 2/3 della classe, dell'effettuazione di non più di due viaggi nel quinquennio.

    I genitori devono far pervenire al docente accompagnatore l'assenso scritto per i minorenni e la comunicazione scritta di eventuali particolari esigenze terapeutiche e/o alimentari dei figli.

    Durante il viaggio gli studenti devono improntare il loro comportamento al senso di responsabilità e al rispetto di persone (compagni, docenti, estranei) e cose (arredi, suppellettili e oggetti vari di alberghi, musei), per il cui danneggiamento essi e la Scuola verrebbero chiamati al risarcimento; devono avere con sé un valido documento di riconoscimento e i numeri di telefono della Scuola, degli alberghi, dell'agenzia di viaggio, di altri compagni, ecc.

    Al ritorno il docente accompagnatore presenta al Dirigente una relazione sul viaggio.

    Gli oneri dei viaggi sono a carico delle famiglie. La Scuola, entro il budget stanziato, interviene con contributi, parziali o totali, a favore degli studenti meritevoli e bisognosi, segnalati al Dirigente dai coordinatori di classe o dal docente accompagnatore.

 

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Disposizioni organizzative


Art. 44

a)   Orario Lezioni

b)   Ingresso e regolamentazione ritardi

c)   Uscite anticipate

d)   Assenze

e)   Intervallo, utilizzo buvette interna, toilette, telefono pubblico e cortile

f)   Durata e articolazione dell’anno scolastico

g)   Divieto di fumo

h)   Bacheche

i)   Protezione dei dati personali

j)   Assicurazione

k)   Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica


a) Orario Lezioni

8,10

 

Ingresso studenti

8,15

9,15

I ora
(h. 8,25: limite di tolleranza ritardo e chiusura cancelli)

9,15

10,10

II ora

10,10

11,05

III ora

11,05

11,30

intervallo
(h. 11.20: primo campanello di preavviso; h. 11,25: secondo campanello, rientro nelle aule; h. 11,30: chiusura cancelli e ripresa delle lezioni)

11,30

12,25

IV ora

12,25

13,20

V ora

13,20

14,15

VI ora



b) Ingresso allievi e regolamentazione ritardi

    Il limite di tolleranza per brevi ritardi è fissato alle h. 8,25. Alle h. 8,25 i cancelli d'ingresso della Scuola vengono chiusi. Gli allievi ritardatari si trattengono nel cortile o, in caso di cattivo tempo, negli atri e sono ammessi in classe alle h. 9,15.

    Sono convocati i genitori degli allievi (la convocazione è a cura dei docenti coordinatori di classe) dopo n. 4 ingressi a scuola alla II ora, non giustificati con certificati di ritardo dei mezzi di trasporto o di visite mediche.


c) Regolamentazione uscite anticipate

    La richiesta di uscita anticipata va compilata, per gli alunni minorenni, dal genitore che ha depositato la firma o dagli alunni maggiorenni negli appositi moduli presenti nei libretti delle giustifiche e va presentata al docente coordinatore di classe o, in sua assenza, direttamente al docente dell'ora in cui si intende uscire, entro le h. 9,15. I permessi di uscita anticipata (max. 1 al mese) sono concessi solo in caso di giustificata e documentata necessità.


d) Assenze

    La richiesta di giustifica dell'assenza va presentata il giorno successivo sull'apposito libretto. Per un periodo di assenza superiore ai cinque giorni naturali e consecutivi deve essere presentato certificato medico. La vigilanza sulla regolarità della frequenza è un compito congiunto della scuola e della famiglia: la Scuola segnala le assenze numerose e ricorrenti ai genitori, i quali hanno il dovere di custodire il libretto delle giustifiche e di informarsi periodicamente sulla frequenza del figlio incontrando i docenti nell'orario di ricevimento o telefonando alla Segreteria didattica.

    Sono convocati i genitori degli allievi maggiorenni o minorenni (la convocazione è a cura dei docenti coordinatori di classe) dopo n. 4 assenze in un mese non giustificate da gravi motivi o da certificazione medica.

    Le assenze degli allievi in numero superiore a 20 giorni incidono sul profitto, sul voto di condotta e determinano un punteggio inferiore nelle bande di oscillazione previste per il credito scolastico.


e) Intervallo, utilizzo buvette interna, toilette, telefono pubblico e cortile

    L’intervallo si svolge nel cortile o, in caso di pioggia, nelle aule e nei corridoi. Al suo termine gli studenti sono tenuti a portarsi sollecitamente nelle aule. Gli studenti sono tenuti a non lasciare incustoditi oggetti di valore (soldi, orologi, occhiali, telefonini ecc.)

    Il servizio di buvette all’interno della scuola è riservato agli allievi solo prima dell’inizio delle lezioni e nella pausa dell’intervallo.

    Gli studenti, in numero di uno alla volta, possono uscire brevemente dalle aule solo a partire dalle h. 10,10 per l’utilizzo alla toilette o del telefono pubblico a scheda. In classe è assolutamente vietato l’uso del telefono cellulare.

    Gli studenti possono sostare nel cortile solo prima dell’ingresso nelle classi e durante l’intervallo. Al termine delle lezioni gli studenti possono fermarsi nel cortile solo se impegnati in attività pomeridiane.

    Il parcheggio è consentito esclusivamente sul lato sinistro del cortile e solo ai motorini degli studenti e alle auto del personale autorizzato. In caso di esubero delle richieste si procederà ad una turnazione.


f) Durata dell’anno scolastico

    L’anno scolastico deve prevedere almeno duecento giorni di lezione (L. 467/1986 e degli art. 74 e 75 T.U. legge P.I. 297/94).


g) Divieto di fumo

    Ai sensi delle leggi 584/75 e 689/81, D.P.R. 626/94, è vietato a tutti fumare nei locali della Scuola. È consentito il fumo al personale e agli studenti maggiorenni esclusivamente nel cortile. Il Dirigente o l’addetto alla vigilanza, nominato dal Dirigente, provvederanno a contestare la violazione del divieto ai trasgressori e a redigere un verbale che sarà spedito al Prefetto per la sanzione prevista da € 25 a € 250. L'infrazione è soggetta anche a sanzione disciplinare.


h) Bacheche

    Le bacheche con funzione di albo sono riservate a comunicazioni ufficiali al personale, agli studenti e al pubblico. Le bacheche sindacali sono gestite dalla R.S.U. e dai rappresentanti accreditati delle Organizzazioni dei lavoratori. Tutti gli studenti dell'Istituto possono esporre nelle bacheche loro riservate avvisi, datati e firmati, manifesti di associazioni culturali, ambientaliste, di volontariato, ecc. (sono esclusi i materiali di propaganda di partito e movimenti politicamente caratterizzati): dopo quindici giorni di affissioni qualsiasi avviso potrà essere rimossi.


i) Protezione dei dati personali

    Tutti i dati degli studenti in possesso della Scuola, sia anagrafici che sensibili (terapeutici, giudiziari) o valutativi (registri, pagelle, schede, fascicoli personali, ecc.), sono protetti ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. La scuola potrà trasmetterli ad Enti e privati, allo scopo di agevolare orientamento, formazione e inserimento professionale, solo su autorizzazione degli interessati. La comunicazione ai genitori della non ammissione alle classi successive verrà data in forma riservata (fonogramma, lettera, telegramma) prima dell’esposizione dei quadri di valutazione finale.


j) Assicurazione

    Gli studenti sono assicurati con copertura integrale (tutte le attività didattiche curricolari ed extracurricolari, interne ed esterne, attività sportive, viaggi di istruzione, ecc.) con polizza stipulata con la RAS - Agenzia Chiaia, Via Riviera di Chiaia, n. 267 – 80121 Napoli – tel. 0817642334, copia della quale è visibile, a richiesta, in Segreteria.

    In caso di infortunio, con prognosi superiore a 3 giorni, i genitori o lo studente maggiorenne sono tenuti a consegnare certificato medico o referto rilasciato da una struttura pubblica al Dirigente perché questi possa sporgere denuncia entro 2 giorni alla Pubblica Sicurezza, alla Compagni assicurativa e all’INAIL (in caso di infortunio durante le lezioni di educazione fisica). Dopo la denuncia tutti i rapporti con la RAS vanno tenuti dagli interessati.


k) Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica

    Al momento dell’iscrizione in quarta ginnasiale, i genitori esprimono la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per un quinquennio (tale scelta può essere modificata in occasione dell’iscrizione alle classi successive). Si offrono le seguenti alternative:

  • entrata alla II ora oppure uscita all’ultima ora;
  • in caso di ore intermedie, studio guidato da un docente o individuale in biblioteca.

 

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Criteri e strumenti della valutazione dell’apprendimento (profitto) e del comportamento (condotta) di esclusiva competenza del Collegio dei Docenti
(Delibere C.d.D. 22.09.2009 e 01.10.2009; C.d.I. 16.10.2009 n. 322)


Art. 45

    Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di auto-valutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento (Statuto delle studentesse e degli studenti, art. 2 c. 4 D.P.R. 249/98).

    La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo (D.P.R. 22.06.2009, n. 122, art. 1, c. 3).



Art. 46
(Qualità della valutazione)

    Il voto è l’espressione sintetica di un complesso di prestazioni diverse afferenti a:

  1. conoscenza dei contenuti (fatti, dati, ecc.) e competenze (capacità di applicare le conoscenze e di trasferirle in altri contesti);
  2. abilità metacognitive, che accompagnano l’acquisizione delle conoscenze (osservazione e descrizione, analisi e sintesi, confronti, inferenza, problem solving, ecc.);
  3. linguaggi specifici e stile espressivo personale (ricchezza e varietà lessicale, coerenza di pensiero, ecc.);
  4. metodo di studio e organizzazione della ricerca (accedere alle fonti, utilizzare e apprestare strumenti, ecc.);
  5. autonomia di lavoro e pensiero critico.

Art. 47
(Voto di condotta)

Riferimenti normativi:
- D.P.R. 249 del 24/06/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria);
- D.P.R. 235 del 21 /11/2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 249);
- Regolamento d’Istituto;
- D.M. n. 5 del 16/01/09;
- D.P.R. 122 del 22/06/2009.

    La valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella coscienza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare (D.P.R. 22/06/2009, n. 122, art. 7, c. 1).

    La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal CdC nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 4, c. 1 del D.P.R. 24/06/98, n. 249 e successive modificazioni (D.P.R. 22/06/2009, n. 122, art. 7, c. 2).

    Ai sensi della normativa vigente le finalità della valutazione del comportamento degli studenti sono:

  1. accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
  2. verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;
  3. diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità scolastica,  promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;
  4. dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.

    Per la valutazione del comportamento il Collegio dei Docenti del 19/02/09 ha adottato una griglia di misurazione con indicatori/descrittori e voti corrispondenti (Allegato 2).


Art. 48
(Ammissione alla classe successiva)

    Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina (D.P.R. 22/06/2009 n. 122, art. 4, c. 5).

    Per gli studenti che, in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il CdC, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. In tale caso il CdC rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero (O.M. 05/11/2007 n. 92, art. 6 cc. 3, 4).

    In ottemperanza a tale normativa, il Collegio dei Docenti del Liceo, in data 19/02/2009, ha così deliberato: “L’alunno ha la sospensione di giudizio  se presenta insufficienze non gravi (voti 4 e 5) e in non più di tre materie. In ogni caso, nella valutazione delle eventuali carenze disciplinari e nella definizione, quindi, delle insufficienze, i Consigli di Classe devono ponderare con attenzione la personalità e la maturità dell’allievo (così come esse si verranno armonicamente a raffigurare dal quadro complessivo dei giudizi formulati da tutti i singoli docenti), tenendo conto della sua storia scolastica e delle sue capacità di recuperare nei mesi successivi i difetti di preparazione presenti”.

    Nello scrutinio finale il CdC sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non ammissione. A conclusione dello scrutinio, l’esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il CdC, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data d’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico (D.P.R.  22/06/2009 n. 122, art. 4, c. 6).

    Nella valutazione degli studenti si terranno presenti i seguenti indicatori: grado di conseguimento degli obiettivi specifici, anche in relazione ai livelli di partenza individuali e ad eventuali condizionamenti; metodo di studio e progressione di apprendimento; partecipazione alla lezione (frequenza, disponibilità al dialogo educativo, interesse); partecipazione ad attività complementari integrative.


Art. 49
(Credito scolastico ed  Esami di Stato)

    Il credito scolastico di ogni studente (candidato interno) è dato dalla somma dei punti che il Consiglio di Classe gli attribuisce negli scrutini finali dei tre anni del liceo secondo la Tabella A, prevista dall'art. 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, modificata dal D.M. n. 42/2007 e dal D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 (Allegato 3).

    Ai sensi dell'art. 4 (norme transitorie) del D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 nei confronti degli alunni delle Terze liceali e delle Seconde liceali dell'anno scolastico 2009/10 e degli alunni delle Terze liceali dell'anno sc. 2010/11 il credito si applica secondo la Tabella, precedentemente in uso (Allegato 3).

    Ai sensi dell'art. 4 (norme transitorie) del suddetto D.M. nell'anno scolastico 2009/2010 la Commissione d'Esame può attribuire la lode a coloro che non solo abbiano conseguito il punteggio massimo di punti 100 senza fruire di alcun genere di integrazione (ovvero quella di cui all'art. 11, c. 4 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 e del bonus), ma che abbiano anche riportato negli scrutini finali dell'ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Inoltre, sempre ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico nonché il punteggio devono essere attribuiti dal CdC e dalla Commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità.

    Relativamente ai candidati dell'anno scolastico 2010/2011 vale quanto detto per i candidati dell'anno 2009/2010 con la differenza che la media dell'otto deve essere relativa non solo all'ultimo, ma anche al penultimo anno.

    L'attribuzione del punteggio più alto previsto dalla banda di oscillazione non si effettua con arrotondamento per eccesso, ma è determinata dalla compresenza di frequenza regolare, impegno e crediti formativi. I crediti formativi sono riconosciuti per la partecipazione a corsi, promossi in orario extracurricolare, dalla Scuola o da enti ed agenzie esterne, della durata di almeno 20 ore (si possono cumulare più corsi). I certificati sono presi in considerazione solo se attestano le conoscenze e le competenze acquisite a fine corso o la frequenza di almeno l'80% dell'orario delle lezioni.

    Agli studenti con sospensione di giudizio è sospesa anche l'attribuzione del credito.

    Agli studenti assenti per oltre 20 giorni di lezione per motivi non riconducibili a giustificata e documentata malattia viene attribuito il punteggio minimo della banda.

    Sono ammessi agli Esami di Stato gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (D.P.R. 22/06/2009 n. 122, art. 6, c. 1).

    L'Esame di Stato è superato con un minimo di 60/100: al voto concorrono i punteggi delle tre prove scritte (superate ognuna con un minimo di 10/15) dell'orale (superato con un massimo di 30 punti), del credito scolastico (fino ad un massimo di 25 punti). La Commissione d'esame può inoltre assegnare al punteggio anche la lode.


Art. 50
(Strumenti della valutazione e comunicazione alle famiglie)

   Il Liceo assicura alle famiglie un'informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico.

   Nei mesi di Dicembre e Aprile i Coordinatori di classe, dopo aver rilevato i dati relativi ad assenze, ritardi, uscite anticipate, comportamento, profitto di ciascun alunno, contattano le famiglie degli alunni con molte assenze e/o ritardi, un profitto complessivamente non sufficiente (ovvero gravi insufficienze in una o più discipline, molte mediocrità espresse con voto 5).

   La comunicazione ufficiale della valutazione (profitto, condotta, frequenza) viene effettuata mediante la pagella. Dopo gli scrutini intermedi la pagella è consegnata dal personale di Segreteria ai genitori e agli studenti maggiorenni, con l’obbligo di riconsegnarla entro due giorni. Al termine dell’anno scolastico, i risultati vengono pubblicati mediante l’affissione dei quadri.

   In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’Istituto viene riportata solo l’indicazione della “sospensione del giudizio” (O.M. 05/11/2007 n. 92, art. 7, c.1)

   I genitori dopo 5 gg. dalla pubblicazione sono tenuti a ritirare in Segreteria la pagella e la comunicazione relativa alle eventuali insufficienze.


Art. 51
(Responsabilità dei genitori)

   I genitori sono responsabili dell’educazione e della regolare frequenza dei figli e hanno il dovere di informarsi sul loro andamento scolastico mediante

  1. i colloqui organizzati settimanalmente su appuntamento dai docenti;
  2. l'accertamento delle assenze, custodendo il libretto delle giustifiche e rivolgendosi anche telefonicamente all’Ufficio di Segreteria;
  3. prendendo visione dei risultati (pagella, comunicazione di insufficienze, ecc.).

   Ai sensi del D.P.R. 21/11/2007 n. 235, art. 3, i genitori, ad inizio d'anno scolastico, firmano il Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica, studenti e famiglie (Allegato 4).

 

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regolamento di disciplina studenti

(ai sensi del DPR 249/98)


Art. 52
(Mancanze disciplinari)

    Le Mancanze disciplinari sono i comportamenti contrari al proficuo svolgimento delle attività scolastiche, ai valori democratici (dialogo, rispetto reciproco, ecc.), alla convivenza civile e alla crescita della persona, ovvero:

  1. inosservanza delle disposizioni organizzative (entrata-uscita, puntualità, giustificazioni dei ritardi e delle assenze);
  2. inosservanza del divieto di fumo, dell'uso del cellulare, delle norme sulla sicurezza;
  3. danneggiamento del patrimonio del Liceo (strutture, suppellettili, sussidi didattici, ecc.) e delle cose degli altri;
  4. disturbo al regolare svolgimento delle lezioni e della vita scolastica;
  5. violazione della dignità umana (pensiero, religione, razza, genere, ecc.), atti che mettano in pericolo l'incolumità fisica delle persone o tali da ingenerare un elevato allarme sociale nella comunità, atti che arrechino un grave danno alla reputazione degli studenti e del personale, all'immagine della Scuola.

Art. 53
(Sanzioni)

    Le Sanzioni, ispirate a finalità educative, sono irrogate tenendo conto di circostanze attenuanti (involontarietà, immediato riconoscimento dell'infrazione) o aggravanti (intenzionalità, reiterazione, ecc.) e secondo la seguente gradualità in relazione alla gravità delle mancanze:

  1. ammonizione verbale inflitta da un docente o dal Dirigente;
  2. ammonizione scritta inflitta da un docente o dal Dirigente;
  3. richiamo scritto ai propri doveri con non ammissione alla frequenza il giorno successivo e/o accompagnamento di un genitore, inflitto dal Dirigente;
  4. allontanamento dalla Scuola da 1 a 15 giorni inflitto dal Consiglio di Classe;
  5. allontanamento dalla Scuola oltre i 15 giorni inflitto dal Consiglio di Istituto;
  6. allontanamento fino al termine delle lezioni (tenuto conto del numero minimo di 200 giorni utile alla validità dell' anno scolastico) inflitto dal Consiglio di Istituto;
  7. esclusione dallo scrutinio finale, inflitta dal Consiglio di Istituto;
  8. non ammissione all'Esame di Stato, inflitta dal Consiglio di Istituto.

    In casi particolarmente gravi il Dirigente Scolastico può assumere decisioni provvisorie che comunica tempestivamente al competente Consiglio di Classe.

    In caso di reati o di pericolo per l’incolumità delle persone, l’allontanamento dalla scuola può durare fino al permanere di una situazione di incompatibilità. Le sanzioni per le infrazioni commesse durante gli Esami di Stato sono inflitte dalla Commissione d’esame.


Art. 54
(Procedura)

    Il Consiglio di Classe riunitosi per irrogare sanzioni è aperto ai soli componenti che sono tenuti al segreto d'ufficio. Il verbale e ogni altro atto sono riservati. Se ne può rilasciare copia o autorizzare la visione ai sensi delle norme vigenti sulla trasparenza amministrativa. Le decisioni che comportino l’allontanamento sono assunte in due sedute successive, tenute anche nel medesimo giorno.

    Ogni procedimento disciplinare nei confronti degli allievi prevede la contestazione degli addebiti e la possibilità di difesa e giustificazione da parte degli interessati con la presenza dei genitori.

    Le sanzioni che comportano sospensione e/o riparazione del danno sono trascritte sulla pagella e sul registro generale dei voti.

    Avverso le ammonizioni e le sanzioni di riparazione del danno è ammesso, entro quindici giorni, reclamo scritto da parte della famiglia dello studente presso l’Organo di Garanzia, che, previo il lavoro istruttorio del Dirigente scolastico, decide nei quindici giorni successivi e invia gli atti al capo d’Istituto perché divengano esecutivi. L’Organo di Garanzia deve prendere in esame i ricorsi entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento degli stessi.

 

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Allegato 1
(Criteri per la formazione delle classi)
(Delibera del CdD del 11/05/2007 e del CdI n.232)

    I fascia: studenti che abbiano fratelli frequentanti o usciti da non più di un anno; i figli del personale della Scuola; studenti già iscritti al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli.

    II fascia: studenti provenienti da Scuole con cui si sono stretti accordi di continuità su base territoriale (I.C. Fava-Gioia, I.C. Casanova, I.C. Pascoli II, I.C. LXXXCD Berlingieri, S.M. Tito Lucrezio Caro, S.M. Colasanzio, S.M. U.Foscolo, S.M. S. Di Giacomo, S.M. S.M.di Costantinopoli, I.C. Lombardi-Montale, S.M. Maestre Pie Filippine, Convitto Nazionale, S.M. G. Verga, S.M. G. Pascoli, S.M. Regina Coeli, I.C. Savio-Alfieri, S.M. Confalonieri, S.M. Alfieri di Marano, S.M. D'Azeglio di Marano, S.M. Socrate di Marano, S.M. M.delle Grazie di Marano, S.M. Cirino di Mugnano, S.M. F. Illuminato di Mugnano, S.M. E. De Filippo di Quarto, S.M. Gadda di Quarto, S.M. Gobetti di Quarto, S.M. G. Siani di Villaricca, S.M. Montalcini di Melito, S.M. Guarano di Melito). In caso di esubero si procede al sorteggio tra tutte le domande spedite entro i termini prescritti dalla C.M.

    III fascia: alunni provenienti dalle Scuole Medie Bianchi, Capuozzo, Cavour, Duca d'Aosta, Fiorelli, Giovanna d'Arco, C. Poerio, Suor Orsola Benincasa, Tito Livio, scuole che nel triennio 2005/2006 - 2008/2009 hanno garantito continuità e congruità nel numero di alunni iscrittisi al Liceo Vittorio Emanuele II. In caso di esubero si procede al sorteggio tra tutte le domande spedite entro i termini prescritti dalla C.M.

    IV fascia: alunni che non rientrino tra le prime tre fasce, ma che abbiano fratelli usciti dalla Scuola da non più di tre anni. In caso di esubero si procede al sorteggio tra tutte le domande spedite entro i termini prescritti dalla C.M.

    V fascia: studenti provenienti da altre Scuole o che non appartengono a tipologie precedentemente individuate. In caso di esubero si procede al sorteggio tra tutte le domande spedite entro i termini prescritti dalla C.M.

 

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Allegato 2
(Voto di condotta - Delibera CdD del 19/02/09)

VOTO DI CONDOTTA

La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica; viene espressa collegialmente dal Consiglio di Classe (art. 2). Non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. (D.M.n. 5 del 16/01/09 art. 3)

Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi su cui si fonda la vita della Comunità scolastica (Statuto delle studentesse e degli Studenti, artt. 1 e 3)

INDICATORI per la valutazione del comportamento:

  1. Rispetto delle regole e della convivenza civile, come stabilito dal Regolamento d’Istituto;
  2. Atteggiamento responsabile:
    1. nel rapporto con tutto il personale (docenti, non docenti, compagni);
    2. nell’utilizzo delle strutture e del materiale scolastico;
    3. durante tutte le attività scolastiche ed in ogni ambito formativo (viaggi e visite guidate);
  3. Frequenza e puntualità;
  4. Partecipazione ed interesse alle lezioni;
  5. Impegno e costanza nel lavoro a scuola e a casa.

Voto inferiore a 6/10

Comporta la non ammissione automatica al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. (D.M. n. 5 del 16/01/09 art.2 c.3).

Nel caso in cui lo studente nel corso dell’anno per mancanze disciplinari¹:

  • sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari² che abbiano comportato – come previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nonché dal Regolamento d’Istituto - l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni;
  • successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti (D.M. n. 5 del 16/01/09).





6

 Nel caso in cui lo studente nel corso dell’anno per mancanze disciplinari¹:

  • sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari² che abbiano comportato – come previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nonché dal Regolamento d’Istituto - l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni, ma, successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria, abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti;
  • sia stato destinatario di una delle sanzioni disciplinari² che abbiano comportato – come previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nonché dal Regolamento d’Istituto l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per periodi fino a quindici giorni, e, successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria, abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti;
  • sia stato destinatario di molteplici ammonizioni scritte o verbali inflitte da un docente o dal dirigente per le mancanze disciplinari 1,2,3,4,5, di cui all’art. 39 del Regolamento, in forma lieve.





7

  1. Rispetto scrupoloso del Regolamento d’Istituto;
  2. Atteggiamento accettabile nel rapporto con tutto il personale (docenti, non docenti, compagni); nell’utilizzo delle strutture e del materiale scolastico; durante tutte le attività scolastiche ed in ogni ambito formativo (viaggi e visite guidate);
  3. Frequenza abbastanza regolare; episodi di ritardo;
  4. Interesse e partecipazione generalmente attiva alle lezioni;
  5. Adeguato svolgimento delle consegne scolastiche.





8

  1. Rispetto scrupoloso del Regolamento d’Istituto;
  2. Atteggiamento accettabile nel rapporto con tutto il personale (docenti, non docenti, compagni); nell’utilizzo delle strutture e del materiale scolastico; durante tutte le attività scolastiche ed in ogni ambito formativo (viaggi e visite guidate);
  3. Frequenza regolare alle lezioni; puntualità;
  4. Interesse costante e partecipazione attiva alle lezioni;
  5. Impegno serio e regolare svolgimento delle consegne.





9/10

  1. Rispetto scrupoloso del Regolamento d’Istituto;
  2. Atteggiamento responsabile e collaborativo nel rapporto con tutto il personale (docenti, non docenti, compagni); nell’utilizzo delle strutture e del materiale scolastico; durante tutte le attività scolastiche ed in ogni ambito formativo (viaggi e visite guidate);
  3. Frequenza assidua alle lezioni; puntualità;
  4. Vivo interesse e partecipazione costruttiva alle lezioni;
  5. Impegno serio e regolare svolgimento delle consegne.

¹ Mancanze disciplinari vedi Regolamento d'Istituto art. 52.

² Sanzioni vedi Regolamento d'Istituto art. 53.

 

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Allegato 3

TABELLA A

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007 e dal D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009)

Media dei voti

Bande di oscillazione

 

I liceo

 II liceo

III liceo

M = 6

3 - 4

3 - 4

4 - 5

6 < M7

4 - 5

4 - 5

5 - 6

7 < M8

5 - 6

5 - 6

6 - 7

8 < M9

6 - 7

6 - 7

7 - 8

  9 < M10

7 - 8

7 - 8

8 - 9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

 

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Allegato 4

PATTO DI CORRESPONSABILITà EDUCATIVA
Anno scolastico 20___/___

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti

si stipula con la famiglia dell'alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale

La Scuola si impegna a:

  • realizzare il P.O.F. e il Regolamento, particolarmente per quanto attiene ad un regolare svolgimento dei programmi, ad una valutazione equa, trasparente e tempestiva, al recupero degli alunni in difficoltà e alla valutazione delle eccellenze;
  • garantire la fruizione degli spazi attrezzati (biblioteca, musei, laboratori, ecc.);
  • fornire anche opportunità formative extracurricolari sportive e culturali (tornei, laboratori teatrali, premio letterario, partecipazioni ad olimpiadi di matematica, latino e greco, filosofia, chimica ecc., Vittorio Emanuele Day).

Lo studente si impegna a:

  • frequentare con assiduità, rispettare le disposizioni organizzative (orario, uso degli spazi e dei laboratori, ecc.) e le norme sulla sicurezza;
  • aver riguardo del patrimonio (non sporcare banchi e pareti, non rompere porte e maniglie, non danneggiare computer ed altri sussidi didattici);
  • non usare cellulari (per comunicazioni urgenti si può usare il telefono della segreteria) e videofonini (la diffusione di immagini sul web che discreditino persone o l'immagine della Scuola costituisce una grave infrazione);
  • vestirsi in modo decoroso, usare gesti e linguaggio rispettosi dei compagni e del personale;
  • comportarsi lealmente nelle attività sportive e correttamente nei viaggi di istruzione;
  • partecipare a tutte le attività curricolari, opzionalmente a quelle extracurricolari comprese nel P.O.F.

I genitori si impegnano a:

  • custodire il libretto delle giustifiche delle assenze ed informarsi periodicamente della regolare frequenza del comportamento e del profitto nei colloqui con i professori;
  • segnalare i problemi e le difficoltà creatisi nell'apprendimento e nei rapporti con i compagni e i professori;
  • cooperare con la Scuola per la risoluzione di momenti di crisi, specie in occasione di infrazioni e di eventuali sanzioni (risarcimento di danni, attività alternative, allontanamento, ecc.);
  • prendere visione del Regolamento e del P.O.F. sul sito web www.liceovittorioemanuele.it

Napoli,

Lo studente                       I genitori                       Il dirigente



Per informazioni: info@liceovittorioemanuele.it - Sito web a cura dei docenti del Liceo